DISPOSIZIONI GENERALI E
SPECIFICHE
Oggetto e campo di applicazione del Codice Deontologico
Art. 1 - Medico Veterinario - Il Medico
Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della
collettività e a tutela della salute degli animali e dell’uomo. In particolare,
dedica la sua opera:
- alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall'ambiente
in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo
delle derrate o altri prodotti di origine animale;
- alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali
e alla tutela del loro benessere;
- alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico;
- alla conservazione e alla salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio
faunistico ispirate ai principi di tutela delle biodiversità e della
coesistenza compatibile con l’uomo;
- alle attività legate alla vita degli animali d’affezione, da competizione
sportiva
ed esotici;
- alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in
quanto esseri senzienti;
- alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione
per un corretto rapporto uomo-animale;
- alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta
gestione e alla valutazione dei rischi connessi alla gestione della
sicurezza alimentare.
Art. 2 - Definizione - La deontologia veterinaria
è l'insieme dei principi e delle regole che ogni Medico Veterinario
deve osservare, e alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione.
L’ignoranza della deontologia veterinaria non esime dalla responsabilità
disciplinare conseguente al mancato rispetto dei suoi precetti.
Art. 3 - Ambito di applicazione - Le norme deontologiche si applicano a tutti i Medici Veterinari nello svolgimento delle proprie attività, nei reciproci rapporti tra Colleghi e nei confronti degli utenti.
Art. 4 - Potestà disciplinare - Spetta agli
organi disciplinari la potestà di comminare sanzioni adeguate e proporzionate
alla violazione delle norme
deontologiche.
Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono
tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche
circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare
la violazione.
Art. 5 - Responsabilità disciplinare - La
responsabilità disciplinare discende dall’inosservanza o dall’ignoranza
dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati nel presente Codice
Deontologico. La mancata osservanza costituisce abuso o mancanza nell’esercizio
professionale e fatto disdicevole al decoro professionale come condotta
volontaria e/o omissiva.
Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo del
Medico Veterinario.
Art. 6 - Attività all’estero e attività in Italia
dei Medici Veterinari - Nell’esercizio di attività professionali
all’estero, ove consentite, il Medico Veterinario italiano è tenuto
al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in
cui viene svolta l’attività. Del pari il Medico Veterinario comunitario o di Paese
terzo, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa gli sia
consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto della legislazione e delle norme
deontologiche vigenti in Italia.
Dovere del Medico Veterinario
Art. 7 - Status professionale - Il Medico Veterinario non abusa del proprio status professionale in nessun caso. Il Medico Veterinario che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale. Il Medico Veterinario svolge l’attività professionale in adeguate condizioni psicofisiche.
Art. 8 - Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità - L’esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno professionale e temporale adeguato ai singoli casi. La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del Medico Veterinario, da esercitarsi in autonomia e responsabilità.
Art. 9 - Dovere di diligenza e prudenza -
Il Medico Veterinario deve adempiere ai propri doveri professionali
con diligenza e prudenza. Il Medico Veterinario ha l’obbligo di denunciare
all’Ordine ogni tentativo tendente a imporgli comportamenti non conformi
al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal proposito
mettere l’Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela e a
quella del decoro professionale proprio e della professione che rappresenta.
Art. 10 - Dovere di aggiornamento professionale
- E’ dovere del Medico Veterinario curare costantemente nel corso della
vita professionale, l’aggiornamento della propria preparazione professionale
e la formazione continua, conservando e accrescendo le conoscenze e
le competenze tecnicoscientifiche, etico-deontologiche e gestionali-organizzative
con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.
E' inoltre dovere dello stesso informarsi in merito all'attualità e
all’evoluzione professionale ed essere a conoscenza di norme, di leggi
e di atti regolamentari di
interesse medico veterinario.Il Medico Veterinario, quando richiesto
dall’Ordine professionale di appartenenza e in tutti i casi di interesse
disciplinare, ove vengano ipotizzate condizioni di negligenza e/o di
cattiva pratica professionale, deve documentare compiutamente l’attività
di aggiornamento svolta.
Art. 11 - Doveri di probità, dignità e decoro
- Il Medico Veterinario deve ispirare la propria condotta all’osservanza
dei doveri di probità ovvero onestà morale, dignità e decoro nell’esercizio
della professione. Il Medico Veterinario deve svolgere la sua attività
con lealtà e correttezza nei confronti degli utenti, dei Colleghi e
degli animali, e della società.
Art. 12 - Dovere di indipendenza intellettuale
- Nell’esercizio dell’attività professionale il Medico Veterinario ha
il dovere di conservare la
propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da
pressioni o condizionamenti esterni e imposizioni di carattere commerciale.
Il Medico Veterinario deve attenersi alle conoscenze scientifiche e
ispirarsi ai valori etici della professione e non deve soggiacere a
interessi, imposizioni e
suggestioni di qualsiasi natura. Il Medico Veterinario deve essere promotore
della cultura della legalità.
Art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza
– È dovere primario e fondamentale del Medico Veterinario mantenere
il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni di cui
sia venuto a conoscenza nell’esercizio della professione, fatti salvi
i casi previsti per Legge. L'obbligo di riservatezza viene superato
in caso di qualsiasi circostanza che
possa configurare un rischio per la salute pubblica e / o per la salute
e il benessere degli animali.
Art. 14 - Dovere di assistenza - Il Medico
Veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di
prestare le prime cure agli animali nella misura
delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente
anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
Tale dovere non preclude la richiesta di un onorario commisurato all’entità
delle prestazioni.
Art. 15 - Dovere di tutela - Il Medico Veterinario
è tenuto, nell’esercizio della professione, alla tutela della salute
e del benessere animale, alla tutela diretta ed indiretta della salute
umana dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale, da animali
e da mangimi, alla tutela dell’ambiente e a mettersi a disposizione
in caso di calamità.
Art. 16 - Dovere di adempimento previdenziale e
fiscale - Il Medico Veterinario deve provvedere regolarmente
e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi veterinari nonché
agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme
vigenti.
Art. 17 - Ambiente di lavoro – Il Medico
Veterinario deve svolgere la professione in ambienti e contesti organizzativi
e adeguati, in termini sia di mezzi sia di personale, alla complessità
della prestazione e al decoro della professione, tali da garantire il
miglior svolgimento dell’attività professionale a tutela del benessere
animale e della salute pubblica.
Rapporti tra Medici Veterinari
Art. 18 - Rapporto fra Colleghi - I Medici Veterinari improntano
il rapporto con i Colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione,
nel reciproco
rispetto delle competenze tecniche, funzionali nonché delle correlate
autonomie e responsabilità.
I Medici Veterinari devono svolgere le attività di consulenza, di consulto,
di prosecuzione delle cure, di vigilanza e di controllo mantenendo sempre
nei
confronti dei Colleghi un comportamento ispirato ai principi di correttezza,
lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale
dibattito e di un civile comportamento.
Il professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare
azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei Colleghi, senza
fondato motivo.
Tali condotte devono essere mantenute nei confronti di tutti i Colleghi
indipendentemente dal tipo di rapporto in essere, secondo il principio
della
colleganza.
Ove non sia possibile risolvere direttamente un contrasto, occorre creare
le condizioni affinché il Consiglio dell'Ordine possa promuovere iniziative
di
conciliazione.
Art. 19 - Rapporti con il Consiglio dell’Ordine
- Il Medico Veterinario è tenuto a collaborare attivamente con il Consiglio
dell’Ordine di appartenenza
per l’attuazione delle finalità deontologiche e istituzionali. Il Medico
Veterinario deve dare tempestiva comunicazione all'Ordine di
appartenenza di tutti gli elementi costitutivi della propria anagrafica,
delle specializzazioni e degli altri titoli conseguiti e delle eventuali
variazioni.
Il Medico Veterinario provvede a mantenere attiva la propria casella
di Posta Elettronica Certificata.
L’Ordine, nell’ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica,
può convocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di
propria pertinenza, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti
ad un altro Ordine, informando l’Ordine di appartenenza per le eventuali
conseguenti valutazioni.
Art. 20 - Rapporti con i collaboratori e sostituti
- Il Medico Veterinario titolare di struttura o esercente attività professionale
deve retribuire con adeguato compenso i Medici Veterinari suoi collaboratori
e suoi sostituti. Lo stesso Medico Veterinario deve garantire a collaboratori
e sostituti la sussistenza di idonee condizioni per lo svolgimento della
professione in termini
di adeguatezza delle risorse, mezzi, attrezzature e di sicurezza. Allo
stesso modo questi ultimi, ferme restando le responsabilità professionali
e contrattuali, devono garantire prestazioni adeguate rispetto alla
collaborazione convenuta.
Art. 21 - Direzione sanitaria - Il Medico
Veterinario nella sua funzione di Direttore Sanitario di strutture medico
veterinarie private o pubbliche deve
garantire all’interno della struttura stessa, per quanto di sua competenza,
il rispetto delle norme di legge, del Codice Deontologico, dell’autonomia
e della dignità professionale. Al Direttore Sanitario competono la gestione,
il controllo, la sorveglianza e la verifica di quanto concerne l’attività
sanitaria. Per eventuali mancanze commesse nello svolgimento del suo
ruolo può essere chiamato a rispondere per “culpa in agendo, omittendo
e vigilando”.
L’assunzione e i termini temporali dell’incarico nonché l’eventuale
rinuncia devono essere comunicati all’Ordine professionale competente
per territorio.
Rapporti con la clientela
Art. 22 - Natura del rapporto - L’attività
professionale esercitata dal Medico Veterinario è di natura intellettuale.
Pertanto tale attività è una
prestazione di mezzi e non di risultati.
Il Medico Veterinario deve esercitare la professione attenendosi a criteri
di qualità e secondo le buone pratiche veterinarie.
Art. 23 - Dovere di informativa sull’esercizio
professionale - È dovere del Medico Veterinario fornire informazioni
all’utente sulla propria attività professionale, sui propri titoli professionali
e specializzazioni secondo i principi di correttezza, trasparenza e
verità.
Art. 24 - Rapporto di fiducia – Il rapporto
con il cliente è fondato sulla fiducia e sull’assunzione della responsabilità
professionale. Il Medico Veterinario, qualora la legge preveda l’identificazione
obbligatoria dell’animale, è tenuto a verificarla ed ad informare il
proprietario relativamente ai doveri di legge.
Il Medico Veterinario, in armonia con le previsioni normative, provvede
a idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
connessa alla propria attività professionale.
Art. 25 - Autonomia del rapporto – Il Medico
Veterinario ha l’obbligo di salvaguardare i diritti della clientela
nel miglior modo possibile nell’osservanza della legge, dei principi
deontologici e del consenso informato nella pratica veterinaria.
Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi
inutilmente gravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti,
fraudolenti o affetti da nullità. Il Medico Veterinario deve rifiutare
di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa
fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di
un’operazione illecita
Art. 26 - Conflitto di interessi – Il Medico
Veterinario ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale
quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d’interessi, anche
potenziale. Il conflitto d’interessi si può verificare quando un interesse
secondario o la ricerca di un indebito vantaggio personale di qualunque
natura possa alterare il comportamento e le scelte nonché il giudizio
professionale riguardante l’interesse primario ovvero: la salute pubblica,
la salute del paziente, il benessere degli animali, la congruità e la
veridicità di una ricerca scientifica e dei relativi risultati, l’oggettività
della prestazione, della prescrizione diagnosticoterapeutica,dell’informazione,
della formazione e dell’aggiornamento professionale, della divulgazione
scientifica, le finalità istituzionali, i diritti del cliente, i rapporti
individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni,
o con la Pubblica Amministrazione.
Art. 27 - Comparaggio - Ogni forma di comparaggio
è vietata.
Art. 28 - Inadempienza professionale - Nel
caso di assunzione di responsabilità contrattuale la mancata, ritardata
o negligente assistenza professionale costituisce violazione dei doveri
professionali, qualora non giustificabile o qualora causi rilevante
trascuratezza del dovere di tutela della salute e del benessere degli
animali.
Art. 29 - Obbligo di informazione e consenso informato
nella pratica veterinaria – È obbligo del Medico Veterinario
comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti
al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere
dell’animale paziente. Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il
cliente sui prevedibili stati di sofferenza e di dolore dell’animale
paziente e la durata presumibile dell’intervento professionale.
L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed
esclusiva competenza del Medico Veterinario e come tale non delegabile.
Il Medico Veterinario, all’atto dell’assunzione di responsabilità contrattuale,
è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica
e delle soluzioni terapeutiche esistenti, al fine di coinvolgerlo nel
processo decisionale.
Deve precisare i rischi prevedibili, i costi presunti ed i benefici
dei differenti ed Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà
tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne
la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Il Medico
Veterinario non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o
interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso
informato o in presenza di dissenso informato, fatte salve le procedure
di primo soccorso e manovre salva-vita non procrastinabili. Il Medico
Veterinario acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre
modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del
proprietario/detentore dell’animale nei casi prevedibilmente gravati
da rischio elevato.
Il Medico Veterinario è altresì tenuto all’obbligo di consenso informato
ogni qualvolta ritenga di dover ricorrere, nell’interesse della salute
e del benessere animale, all’impiego di farmaci non registrati per l’uso,
oppure di protocolli diagnostici e/o terapeutici sperimentali o presidi
non specificatamente dedicati all’uso veterinario.Il consenso prestato
in forma scritta ha valore documentale.
Il Medico Veterinario verifica che il consenso informato sia prestato
dal proprietario dell’animale o da un detentore che dichiari di averne
titolo.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve,
per quanto possibile, essere soddisfatta. Il consenso informato non
comporta esonero da responsabilità professionale.
Art. 30 - Eutanasia – L’eutanasia di un
animale è atto esclusivamente medico veterinario, è un atto guidato
dall’etica professionale del Medico Veterinario e può essere effettuata
al fine di evitare all’animale paziente sofferenza psicofisica e/o dolore
inaccettabili oppure nei casi consentiti dalla legge. E’ responsabilità
professionale del Medico Veterinario garantire, quando si deve interrompere
la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto
e con l’impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e
stress possibile, tenendo conto del progresso scientifico.19/04/17 6.00.55
p.
Art. 31 - Medicine non convenzionali – La
pratica delle Medicine non convenzionali in ambito veterinario è di
esclusiva competenza del Medico Veterinario.
Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali
e nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità
professionale, a tutela della salute e del benessere degli animali.
Art. 32 - Consegna di documenti - Il Medico Veterinario deve rilasciare
i documenti diagnostici, le prescrizioni e restituire ogni documentazione
eventualmente ricevuta dal cliente. Il Medico Veterinario rilascia la
relazione clinica qualora ne venga fatta formale richiesta da parte
del cliente.
Il Medico Veterinario può trattenere la documentazione clinica sino
alla liquidazione del compenso. Il Medico Veterinario può conservare
copia della documentazione, anche senza il consenso del cliente, per
utilizzarla per i necessari provvedimenti di registrazione a fini contabili,
di archivio storico e di valutazione scientifica.
Art. 33 - Richiesta di pagamento e azioni - Il Medico Veterinario può
richiedere al cliente l’anticipazione delle spese e il versamento di
adeguati acconti sull’onorario nel corso del rapporto e ottenere l’equo
compenso al termine dell’incarico.
È consentito al Medico Veterinario concordare onorari, anche forfetari,
in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza.
Il Medico Veterinario può agire nei confronti del cliente moroso per
il pagamento delle proprie prestazioni professionali.
Art. 34 - Rinuncia all’assistenza - Il Medico Veterinario ha diritto
di rinunciare al contratto professionale instauratosi con il cliente,
a condizione che dia un preavviso adeguato alle circostanze e che provveda
ad informarlo di quanto è necessario fare per non pregiudicare la salute
e il benessere dell’animale paziente.
Il Medico Veterinario, fatta eccezione per i casi di estrema urgenza,
può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da
clienti che lo abbiano offeso o che siano in condizioni di morosità.
Rapporti con privati ed
enti pubblici
Art. 35 - Rapporti con la stampa, mezzi di divulgazione e informazione
sanitaria - Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione
il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura
nel rilasciare dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all’argomento,
e assumendosi la responsabilità di quanto esposto.
Il Medico Veterinario promuove e attua un'informazione sanitaria accessibile,
trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche
acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori
infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse
generale.
Il Medico Veterinario, nel collaborare con le istituzioni pubbliche
o con i soggetti privati nell'attività di informazione sanitaria e di
educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della
propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.
Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all’Ordine di appartenenza
di eventuali pubblicazioni a suo nome non rispondenti a quanto da lui
dichiarato o scritto, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 36 - Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti
o di titoli inesistenti - L’iscrizione all’Albo è requisito necessario
ed essenziale per l’esercizio dell’attività professionale di Medico
Veterinario.
Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l’uso di un titolo professionale
non posseduto o l’utilizzo di titoli professionali inesistenti o non
riconosciuti.
Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari,
o in periodo di sospensione, costituisce anche violazione del presente
Codice e come tale è sanzionabile.
Risponde dell’infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente
reso possibile un’attività irregolare.
Art. 37 - Abuso di professione - Ferme restando le disposizioni civili
e penali in materia, al Medico Veterinario è vietato collaborare a qualsiasi
titolo e favorire, fungendo da prestanome, omettendo la dovuta vigilanza
o in qualsiasi altra comprovata maniera, con chi eserciti abusivamente
la professione. Il Medico Veterinario che venga a conoscenza di situazioni
di abuso di
professione è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ordine competente
per territorio, documentandone le circostanze, e anche all’Autorità
Giudiziaria, fornendone evidenza. Il Medico Veterinario al quale sia
stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione non potrà
svolgere alcuna attività professionale nel periodo di sospensione. Qualora
il Medico Veterinario, sospeso o radiato, continui a svolgere l’attività
professionale, incorre nel reato di esercizio abusivo della professione,
oltre ad un ulteriore ed autonomo procedimento disciplinare4.
Art. 38 - Attività medico-legale - L'esercizio dell'attività medico-legale
è esplicata ogni qual volta si ricorra alle conoscenze scientifiche
del Medico Veterinario non con finalità diagnostiche-terapeutiche, ma
per contribuire alla corretta applicazione delle norme giuridiche che
regolano il rapporto con gli animali.
Il parere richiesto, scritto o verbale, dovrà essere fondato sulla piena
consapevolezza delle responsabilità etico - giuridiche e deontologiche
che ne derivano.
Il Medico Veterinario, nell'espletamento di tali attività, deve evitare
ogni sorta di influenza, interferenza e condizionamento che possa determinare
una violazione del primo comma del presente articolo.
Il Medico Veterinario incaricato di attività medico-legali deve adoperarsi
per il raggiungimento degli scopi di cui al primo comma del presente
articolo mediante l'analisi oggettiva dei fatti nell'osservanza dei
criteri di fondatezza scientifica.
La consulenza di parte deve tendere, ancorché effettuata nell'interesse
dei patrocinati, alla interpretazione dei fatti alla luce delle evidenze
scientifiche disponibili e in coerenza con le relative norme giuridiche.
Art. 39 - Sperimentazione scientifica - Il Medico Veterinario nell'attività
di sperimentazione persegue il progresso della medicina fondandolo sulla
ricerca scientifica, il cui obiettivo primario è quello di migliorare
le conoscenze e gli interventi preventivi, diagnostici e terapeutici
al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali e degli uomini.
La ricerca scientifica si avvale anche della sperimentazione animale,
programmata e attuata nel quadro dell'ordinamento vigente.Il Medico
Veterinario persegue il principio delle 3 R (Refinement, Reduction,
Replacement), lo sviluppo di metodi alternativi senza l’utilizzo di
animale e di mezzi idonei a evitare inutili sofferenze. Sono fatte salve
le norme in materia di obiezione di coscienza.
Art. 40 - Tecnologie informatiche - Il consulto e le consulenze mediante
le tecnologie informatiche della comunicazione “a distanza” devono rispettare
tutte le norme deontologiche.
Il Medico Veterinario, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire
la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente,
con una relazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli
strumenti di telemedicina per le attività di rilevazione o monitoraggio
a distanza dei parametri biologici e di sorveglianza clinica di soggetti
già in cura.
Art. 41 - Arbitrato – Il Medico Veterinario deve ispirare il proprio
rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel
rispetto delle reciproche funzioni.
Il Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di arbitro deve
rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità. A tal fine il Medico
Veterinario non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale,
né come arbitro nominato dalle parti, né come presidente, quando abbia
in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia
avuto rapporti di qualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l’autonomia.
In particolare dell’esistenza di rapporti professionali con una delle
parti l’arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse,
rinunciando all’incarico ove ne venga richiesto.
In ogni caso, il Medico Veterinario deve comunicare alle parti ogni
circostanza che di fatto possa incidere sulla sua autonomia, al fine
di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
Art. 42 - Rapporti con i terzi – Il Medico Veterinario ha il dovere
di agire con correttezza e integrità e nel rispetto di tutte le persone
con cui venga in contatto nell’esercizio della professione.
Art. 43 - Tutela della professione – Il rispetto degli obblighi deontologici
e la tutela dell'autonomia, della libertà, della dignità e del decoro
professionale sono garantiti anche nelle convenzioni che disciplinano
i rapporti tra i Medici
Veterinari liberi professionisti e i soggetti pubblici e privati.
Tutti i Medici Veterinari hanno obbligo di informare l’Ordine di appartenenza
di compiti e adempimenti richiesti anche dal S.S.N. che ritengono non
essere conformi al Codice Deontologico.
A tutela della professione i Medici Veterinari sono tenuti a comunicare
all’Ordine di appartenenza i termini delle convenzioni da loro sottoscritte
con soggetti pubblici e privati.
Art. 44 - Il Medico Veterinario dipendente o convenzionato - il Medico veterinario dipendente o convenzionato deve assicurare preventivamente l’assenza di possibili conflitti d’interesse e non deve adottare comportamenti che possano favorire la propria attività libero-professionale ove prevista.
Art. 45 - Cointeressenza - Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni
la libertà intellettuale e professionale del Medico Veterinario, costituisce
violazione del presente Codice Deontologico.
Art. 46 - Tempo per l’azione - Il Medico Veterinario non deve assumere
o deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni professionali,
quando questo possa incidere sulla qualità e la sicurezza dei suoi interventi.
Certificazioni e prescrizioni
Art. 47 - Certificazioni – Il Medico Veterinario, che rilascia un certificato,
deve attestare con precisione e accuratezza ciò che ha direttamente
e personalmente riscontrato o può essere oggettivamente, scientificamente
e/o legalmente documentato.
Il Medico Veterinario nell'adempiere alle richieste è tenuto alla massima
diligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente
corretti, assumendosene la responsabilità.
Art. 48 - Prescrizioni - La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile
competenza del Medico Veterinario, impegna la sua autonomia e responsabilità
professionale e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un
fondato sospetto diagnostico.
La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili,
sull'uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia
clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Il Medico Veterinario tiene
conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti
autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità
al caso specifico.
L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici impegna la diretta
responsabilità del Medico Veterinario nella verifica della tollerabilità
e dell’efficacia sui soggetti coinvolti. Il Medico Veterinario è tenuto
a un'adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti,
delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali
prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro
dei mezzi diagnosticoterapeutici.
Il Medico Veterinario ha l’obbligo di ottemperare ai doveri di informazione
previsti dal sistema di farmacovigilanza.
Il Medico Veterinario non acconsente alla richiesta di una prescrizione
da parte del cliente al solo scopo di compiacerlo.
Il Medico Veterinario non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o
terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione
scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità
competente.
Il Medico Veterinario non deve adottare né diffondere terapie segrete.
Al Medico Veterinario è vietata ogni forma di prescrizione concordata
che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio
economico o altre utilità.
Associazioni e Società
Art. 49 - Associazioni e Società – II Medico Veterinario comunica tempestivamente
all’Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata
per lo svolgimento dell’attività professionale, per tutelarne i profili
di autonomia e indipendenza.Il Medico Veterinario che esercita la professione
in forma societaria trasmette all’Ordine di appartenenza copia dell’atto
costitutivo della società, l’eventuale statuto, tutti i documenti relativi
all’anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione
statutaria e organizzativa.
Il Medico Veterinario non può partecipare a intese dirette o indirette
con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere
attività di impresa
industriale o commerciale o di altra natura che ne pregiudichino la
dignità e condizionino l’indipendenza e l’autonomia professionale.
Il Medico Veterinario che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle
forme societarie consentite per l’esercizio della professione, garantisce
sotto la propria responsabilità:
- l’esclusività dell’oggetto sociale relativo all’attività professionale
di cui agli Albi di appartenenza
- il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto dell’ordinamento
- la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni
sempre riconducibili alle competenze dell’Albo di appartenenza
- il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia
e indipendenza professionale.
Rapporti con le altre professioni
Art. 50 - Rapporti con altre professioni – Il Medico Veterinario, nell'esercizio
della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto
nei confronti degli appartenenti alle altre categorie professionali
ed a quello della salvaguardia delle specifiche competenze. Eventuali
violazioni vanno segnalate all'Ordine professionale di appartenenza.
Pubblicità
Art. 51 - Pubblicità informativa sanitaria - Al Medico Veterinario e
alle strutture medico veterinarie è consentita la pubblicità informativa
circa l’attività professionale, possono essere indicati i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto
nonché l’onorario relativo alle prestazioni.
Le informazioni non devono essere equivoche, ingannevoli, comparative
e suggestive.
La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità,
il cui rispetto è verificato dall’Ordine di appartenenza e/o dall’Ordine
competente per territorio.
Il Medico Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianza
all’informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico,
di onestà intellettuale e di prudenza evitando qualsiasi forma diretta
o indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
E’ vietata ogni forma di pubblicità occulta o non palese.
Onorari
Art. 52 - Onorari professionali - Il Medico Veterinario determina con
il cliente gli onorari professionali ai sensi dell’Art. 2233 del Codice
Civile. Fermo restando le previsioni di legge, l’onorario deve essere
commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni,
alle competenze e all’impegno richiesti e ai mezzi impiegati, garantendo
la qualità e la sicurezza della prestazione. L’onorario deve essere
conforme al decoro della professione e non deve essere subordinato ai
risultati delle prestazioni stesse. In caso di controversia con il cliente,
per la liquidazione del compenso si fa riferimento a quanto previsto
dalla normativa vigente.
Il Medico Veterinario, in particolari situazioni, e solo in forma sporadica
ed occasionale, può prestare la sua opera gratuitamente purché questo
non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento
di clientela.
Giuramento professionale
Art. 53 - Giuramento professionale - I Medici Veterinari nuovi iscritti
devono prestare il “Giuramento professionale”. L’inosservanza degli
obblighi del presente articolo costituisce violazione del Codice Deontologico.
Disposizioni finali
Art. 54 - Norma di chiusura - Le disposizioni specifiche di questo codice
costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non
limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.
Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai
propri Iscritti copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza,
anche in funzione dell’attività istituzionale di aggiornamento e formazione.
Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari devono far prestare ai
nuovi iscritti il “Giuramento professionale” e promuoverlo verso tutti
gli iscritti.