DISPOSIZIONI GENERALI E 
          SPECIFICHE
           Oggetto e campo di applicazione del Codice Deontologico
          Art. 1 - Medico Veterinario - Il Medico 
          Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della 
          collettività e a tutela della salute degli animali e dell’uomo. In particolare, 
          dedica la sua opera:
          - alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall'ambiente	
          in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo 
          delle derrate o altri prodotti di origine animale;
          - alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali	
          e alla tutela del loro benessere;
          - alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico;
          - alla conservazione e alla salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio	
          faunistico ispirate ai principi di tutela delle biodiversità e della 
          coesistenza compatibile con l’uomo;
          - alle attività legate alla vita degli animali d’affezione, da competizione	
          sportiva 
          ed esotici;
          - alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in 
          quanto esseri senzienti;
          - alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione	
          per un corretto rapporto uomo-animale;
          - alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta	
          gestione e alla valutazione dei rischi connessi alla gestione della 
          sicurezza alimentare.
          Art. 2 - Definizione - La deontologia veterinaria 
          è l'insieme dei principi e delle regole che ogni Medico Veterinario 
          deve osservare, e alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione. 
          L’ignoranza della deontologia veterinaria non esime dalla responsabilità 
          disciplinare conseguente al mancato rispetto dei suoi precetti.
        
Art. 3 - Ambito di applicazione - Le norme deontologiche si applicano a tutti i Medici Veterinari nello svolgimento delle proprie attività, nei reciproci rapporti tra Colleghi e nei confronti degli utenti.
          Art. 4 - Potestà disciplinare - Spetta agli 
          organi disciplinari la potestà di comminare sanzioni adeguate e proporzionate 
          alla violazione delle norme 
          deontologiche.
          Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono	
          tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche 
          circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare 
          la violazione.
          Art. 5 - Responsabilità disciplinare - La 
          responsabilità disciplinare discende dall’inosservanza o dall’ignoranza 
          dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati nel presente Codice 
          Deontologico. La mancata osservanza costituisce abuso o mancanza nell’esercizio 
          professionale e fatto disdicevole al decoro professionale come condotta 
          volontaria e/o omissiva.
          Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo del 
          Medico Veterinario.
          Art. 6 - Attività all’estero e attività in Italia 
          dei Medici Veterinari - Nell’esercizio di attività professionali 
          all’estero, ove consentite, il Medico Veterinario italiano è tenuto 
          al rispetto delle norme 	deontologiche	dello	Stato	in	
cui	viene	svolta	l’attività.	Del	pari	il	Medico	Veterinario	comunitario	o	di	Paese	
terzo,	 nell’esercizio	 dell’attività	 professionale	 in	 Italia,	 quando	 questa	 gli	 sia	
consentita,	è	tenuto	alla	conoscenza	e	al	rispetto	della	legislazione	e	delle	norme	
deontologiche	vigenti	in	Italia. 
          Dovere del Medico Veterinario
          
Art. 7 - Status professionale - Il Medico Veterinario non abusa del proprio status professionale in nessun caso. Il Medico Veterinario che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale. Il Medico Veterinario svolge l’attività professionale in adeguate condizioni psicofisiche.
Art. 8 - Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità - L’esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno professionale e temporale adeguato ai singoli casi. La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del Medico Veterinario, da esercitarsi in autonomia e responsabilità.
          Art. 9 - Dovere di diligenza e prudenza - 
          Il Medico Veterinario deve adempiere ai propri doveri professionali 
          con diligenza e prudenza. Il Medico Veterinario ha l’obbligo di denunciare 
          all’Ordine ogni tentativo tendente a imporgli comportamenti non conformi 
          al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal proposito 
          mettere l’Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela e a 
          quella del decoro professionale proprio e della professione che rappresenta.
          Art. 10 - Dovere di aggiornamento professionale 
          - E’ dovere del Medico Veterinario curare costantemente nel corso della 
          vita professionale, l’aggiornamento della propria preparazione professionale 
          e la formazione continua, conservando e accrescendo le conoscenze e 
          le competenze tecnicoscientifiche, etico-deontologiche e gestionali-organizzative 
          con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività. 
          
          E' inoltre dovere dello stesso informarsi in merito all'attualità e 
          all’evoluzione professionale ed essere a conoscenza di norme, di leggi 
          e di atti regolamentari di 
          interesse medico veterinario.Il Medico Veterinario, quando richiesto 
          dall’Ordine professionale di appartenenza e in tutti i casi di interesse 
          disciplinare, ove vengano ipotizzate condizioni di negligenza e/o di 
          cattiva pratica professionale, deve documentare compiutamente l’attività 
          di aggiornamento svolta.
          Art. 11 - Doveri di probità, dignità e decoro 
          - Il Medico Veterinario deve ispirare la propria condotta all’osservanza 
          dei doveri di probità ovvero onestà morale, dignità e decoro nell’esercizio 
          della professione. Il Medico Veterinario deve svolgere la sua attività 
          con lealtà e correttezza nei confronti degli utenti, dei Colleghi e 
          degli animali, e della società.
          Art. 12 - Dovere di indipendenza intellettuale 
          - Nell’esercizio dell’attività professionale il Medico Veterinario ha 
          il dovere di conservare la 
          propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da 
          pressioni o condizionamenti esterni e imposizioni di carattere commerciale.
          Il Medico Veterinario deve attenersi alle conoscenze scientifiche e 
          ispirarsi ai valori etici della professione e non deve soggiacere a 
          interessi, imposizioni e 
          suggestioni di qualsiasi natura. Il Medico Veterinario deve essere promotore 
          della cultura della legalità.
          Art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza 
          – È dovere primario e fondamentale del Medico Veterinario mantenere 
          il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni di cui 
          sia venuto a conoscenza nell’esercizio della professione, fatti salvi 
          i casi previsti per Legge. L'obbligo di riservatezza viene superato 
          in caso di qualsiasi circostanza che 
          possa configurare un rischio per la salute pubblica e / o per la salute	
          e il benessere degli animali.
          Art. 14 - Dovere di assistenza - Il Medico 
          Veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di 
          prestare le prime cure agli animali nella misura 
          delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente	
          anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza. 
          Tale dovere non preclude la richiesta di un onorario commisurato all’entità	
          delle prestazioni.
          Art. 15 - Dovere di tutela - Il Medico Veterinario 
          è tenuto, nell’esercizio della professione, alla tutela della salute 
          e del benessere animale, alla tutela diretta ed indiretta della salute 
          umana dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale, da animali 
          e da mangimi, alla tutela dell’ambiente e a mettersi a disposizione 
          in caso di calamità.
          Art. 16 - Dovere di adempimento previdenziale e 
          fiscale - Il Medico Veterinario deve provvedere regolarmente 
          e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi veterinari nonché 
          agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme 
          vigenti.
          Art. 17 - Ambiente di lavoro – Il Medico 
          Veterinario deve svolgere la professione in ambienti e contesti organizzativi 
          e adeguati, in termini sia di mezzi sia di personale, alla complessità 
          della prestazione e al decoro della professione, tali da garantire il 
          miglior svolgimento dell’attività professionale a tutela del benessere 
          animale e della salute pubblica.
        
          Rapporti tra Medici Veterinari
          
          Art. 18 - Rapporto fra Colleghi - I Medici Veterinari improntano 
          il rapporto con i Colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione, 
          nel reciproco 
          rispetto delle competenze tecniche, funzionali nonché delle correlate	
          autonomie e responsabilità. 
          I Medici Veterinari devono svolgere le attività di consulenza, di consulto,	
          di prosecuzione delle cure, di vigilanza e di controllo mantenendo sempre	
          nei 
          confronti dei Colleghi un comportamento ispirato ai principi di correttezza,	
          lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione.
          Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale	
          dibattito e di un civile comportamento. 
          Il professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare	
          azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei Colleghi, senza 
          fondato motivo.
          Tali condotte devono essere mantenute nei confronti di tutti i Colleghi	
          indipendentemente dal tipo di rapporto in essere, secondo il principio	
          della 
          colleganza. 
          Ove non sia possibile risolvere direttamente un contrasto, occorre creare	
          le condizioni affinché il Consiglio dell'Ordine possa promuovere iniziative	
          di 
          conciliazione.
          Art. 19 - Rapporti con il Consiglio dell’Ordine 
          - Il Medico Veterinario è tenuto a collaborare attivamente con il Consiglio 
          dell’Ordine di appartenenza 
          per l’attuazione delle finalità deontologiche e istituzionali. Il Medico 
          Veterinario deve dare tempestiva comunicazione all'Ordine di 
          appartenenza di tutti gli elementi costitutivi della propria anagrafica,	
          delle specializzazioni e degli altri titoli conseguiti e delle eventuali 
          variazioni.
          Il Medico Veterinario provvede a mantenere attiva la propria casella 
          di Posta Elettronica Certificata.
          L’Ordine, nell’ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica,	
          può convocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di 
          propria pertinenza, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti 
          ad un altro Ordine, informando l’Ordine di appartenenza per le eventuali 
          conseguenti valutazioni.
          Art. 20 - Rapporti con i collaboratori e sostituti 
          - Il Medico Veterinario titolare di struttura o esercente attività professionale 
          deve retribuire con adeguato compenso i Medici Veterinari suoi collaboratori 
          e suoi sostituti. Lo stesso Medico Veterinario deve garantire a collaboratori 
          e sostituti la sussistenza di idonee condizioni per lo svolgimento della 
          professione in termini 
          di adeguatezza delle risorse, mezzi, attrezzature e di sicurezza. Allo	
          stesso modo questi ultimi, ferme restando le responsabilità professionali 
          e contrattuali, devono garantire prestazioni adeguate rispetto alla 
          collaborazione convenuta.
          Art. 21 - Direzione sanitaria - Il Medico 
          Veterinario nella sua funzione di Direttore Sanitario di strutture medico 
          veterinarie private o pubbliche deve 
          garantire all’interno della struttura stessa, per quanto di sua competenza,	
          il rispetto delle norme di legge, del Codice Deontologico, dell’autonomia	
          e della dignità professionale. Al Direttore Sanitario competono la gestione, 
          il controllo, la sorveglianza e la verifica di quanto concerne l’attività 
          sanitaria. Per eventuali mancanze commesse nello svolgimento del suo 
          ruolo può essere chiamato a rispondere per “culpa in agendo, omittendo 
          e vigilando”.
          L’assunzione e i termini temporali dell’incarico nonché l’eventuale 
          rinuncia devono essere comunicati all’Ordine professionale competente 
          per territorio.
          Rapporti con la clientela
          Art. 22 - Natura del rapporto - L’attività 
          professionale esercitata dal Medico Veterinario è di natura intellettuale. 
          Pertanto tale attività è una 
          prestazione di mezzi e non di risultati. 
          Il Medico Veterinario deve esercitare la professione attenendosi a criteri	
          di qualità e secondo le buone pratiche veterinarie.
          Art. 23 - Dovere di informativa sull’esercizio 
          professionale - È dovere del Medico Veterinario fornire informazioni 
          all’utente sulla propria attività professionale, sui propri titoli professionali 
          e specializzazioni secondo i principi di correttezza, trasparenza e 
          verità.
          Art. 24 - Rapporto di fiducia – Il rapporto 
          con il cliente è fondato sulla fiducia e sull’assunzione della responsabilità 
          professionale. Il Medico Veterinario, qualora la legge preveda l’identificazione 
          obbligatoria dell’animale, è tenuto a verificarla ed ad informare il 
          proprietario relativamente ai doveri di legge. 
          Il Medico Veterinario, in armonia con le previsioni normative, provvede	
          a idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi 
          connessa alla propria attività professionale.
        
Art. 25 - Autonomia del rapporto – Il Medico 
          Veterinario ha l’obbligo di salvaguardare i diritti della clientela 
          nel miglior modo possibile nell’osservanza della legge, dei principi 
          deontologici e del consenso informato nella pratica veterinaria.
          Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi	
          inutilmente gravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti,	
          fraudolenti o affetti da nullità. Il Medico Veterinario deve rifiutare	
          di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa 
          fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di 
          un’operazione illecita
          Art. 26 - Conflitto di interessi – Il Medico 
          Veterinario ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale 
          quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d’interessi, anche 
          potenziale. Il conflitto d’interessi si può verificare quando un interesse 
          secondario o la ricerca di un indebito vantaggio personale di qualunque 
          natura possa alterare il comportamento e le scelte nonché il giudizio 
          professionale riguardante l’interesse primario ovvero: la salute pubblica, 
          la salute del paziente, il benessere degli animali, la congruità e la 
          veridicità di una ricerca scientifica e dei relativi risultati, l’oggettività 
          della prestazione, della prescrizione diagnosticoterapeutica,dell’informazione, 
          della formazione e dell’aggiornamento professionale, della divulgazione 
          scientifica, le finalità istituzionali, i diritti del cliente, i rapporti 
          individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, 
          o con la Pubblica Amministrazione.
          Art. 27 - Comparaggio - Ogni forma di comparaggio 
          è vietata.
          Art. 28 - Inadempienza professionale - Nel 
          caso di assunzione di responsabilità contrattuale la mancata, ritardata 
          o negligente assistenza professionale costituisce violazione dei doveri 
          professionali, qualora non giustificabile o qualora causi rilevante 
          trascuratezza del dovere di tutela della salute e del benessere degli 
          animali.
        
Art. 29 - Obbligo di informazione e consenso informato 
          nella pratica veterinaria – È obbligo del Medico Veterinario 
          comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti 
          al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere 
          dell’animale paziente. Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il 
          cliente sui prevedibili stati di sofferenza e di dolore dell’animale 
          paziente e la durata presumibile dell’intervento professionale. 
          L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed 
          esclusiva competenza del Medico Veterinario e come tale non delegabile.
          Il Medico Veterinario, all’atto dell’assunzione di responsabilità contrattuale,	
          è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica 
          e delle soluzioni terapeutiche esistenti, al fine di coinvolgerlo nel 
          processo decisionale. 
          Deve precisare i rischi prevedibili, i costi presunti ed i benefici 
          dei differenti ed Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà 
          tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne 
          la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Il Medico 
          Veterinario non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o 
          interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso	
          informato o in presenza di dissenso informato, fatte salve le procedure	
          di primo soccorso e manovre salva-vita non procrastinabili. Il Medico 
          Veterinario acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre 
          modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del 
          proprietario/detentore dell’animale nei casi prevedibilmente gravati 
          da rischio elevato. 
          Il Medico Veterinario è altresì tenuto all’obbligo di consenso informato	
          ogni qualvolta ritenga di dover ricorrere, nell’interesse della salute 
          e del benessere animale, all’impiego di farmaci non registrati per l’uso, 
          oppure di protocolli diagnostici e/o terapeutici sperimentali o presidi 
          non specificatamente dedicati all’uso veterinario.Il consenso prestato 
          in forma scritta ha valore documentale.
          Il Medico Veterinario verifica che il consenso informato sia prestato	
          dal proprietario dell’animale o da un detentore che dichiari di averne 
          titolo.
          Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve, 
          per quanto possibile, essere soddisfatta. Il consenso informato non 
          comporta esonero da responsabilità professionale.
          Art. 30 - Eutanasia – L’eutanasia di un 
          animale è atto esclusivamente medico veterinario, è un atto guidato 
          dall’etica professionale del Medico Veterinario e può essere effettuata 
          al fine di evitare all’animale paziente sofferenza psicofisica e/o dolore 
          inaccettabili oppure nei casi consentiti dalla legge. E’ responsabilità 
          professionale del Medico Veterinario garantire, quando si deve interrompere 
          la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto 
          e con l’impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e 
          stress possibile, tenendo conto del progresso scientifico.19/04/17 6.00.55	
          p.
          Art. 31 - Medicine non convenzionali – La 
          pratica delle Medicine non convenzionali in ambito veterinario è di 
          esclusiva competenza del Medico Veterinario.
          Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali	
          e nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità 
          professionale, a tutela della salute e del benessere degli animali.
          Art. 32 - Consegna di documenti - Il Medico Veterinario deve rilasciare	
          i documenti diagnostici, le prescrizioni e restituire ogni documentazione	
          eventualmente ricevuta dal cliente. Il Medico Veterinario rilascia la	
          relazione clinica qualora ne venga fatta formale richiesta da parte 
          del cliente.
          Il Medico Veterinario può trattenere la documentazione clinica sino 
          alla liquidazione del compenso. Il Medico Veterinario può conservare 
          copia della documentazione, anche senza il consenso del cliente, per 
          utilizzarla per i necessari provvedimenti di registrazione a fini contabili, 
          di archivio storico e di valutazione scientifica.
        
Art. 33 - Richiesta di pagamento e azioni - Il Medico Veterinario può	
          richiedere al cliente l’anticipazione delle spese e il versamento di 
          adeguati acconti sull’onorario nel corso del rapporto e ottenere l’equo 
          compenso al termine dell’incarico.
          È consentito al Medico Veterinario concordare onorari, anche forfetari,	
          in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza. 
          Il Medico Veterinario può agire nei confronti del cliente moroso per 
          il pagamento delle proprie prestazioni professionali.
          Art. 34 - Rinuncia all’assistenza - Il Medico Veterinario ha diritto 
          di rinunciare al contratto professionale instauratosi con il cliente, 
          a condizione che dia un preavviso adeguato alle circostanze e che provveda 
          ad informarlo di quanto è necessario fare per non pregiudicare la salute 
          e il benessere dell’animale paziente. 
          Il Medico Veterinario, fatta eccezione per i casi di estrema urgenza,	
          può rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste da 
          clienti che lo abbiano offeso o che siano in condizioni di morosità.
          Rapporti con privati ed 
          enti pubblici
        
Art. 35 - Rapporti con la stampa, mezzi di divulgazione e informazione 
          sanitaria - Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione 
          il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura 
          nel rilasciare dichiarazioni e interviste, aggiornandosi in merito all’argomento,	
          e assumendosi la responsabilità di quanto esposto. 
          Il Medico Veterinario promuove e attua un'informazione sanitaria accessibile,	
          trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche	
          acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori 
          infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse 
          generale.
          Il Medico Veterinario, nel collaborare con le istituzioni pubbliche 
          o con i soggetti privati nell'attività di informazione sanitaria e di 
          educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della 
          propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni. 
          
          Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all’Ordine di appartenenza	
          di eventuali pubblicazioni a suo nome non rispondenti a quanto da lui 
          dichiarato o scritto, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
        
Art. 36 - Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti 
          o di titoli inesistenti - L’iscrizione all’Albo è requisito necessario 
          ed essenziale per l’esercizio dell’attività professionale di Medico 
          Veterinario. 
          Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l’uso di un titolo professionale	
          non posseduto o l’utilizzo di titoli professionali inesistenti o non 
          riconosciuti. 
          Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari,	
          o in periodo di sospensione, costituisce anche violazione del presente 
          Codice e come tale è sanzionabile. 
          Risponde dell’infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente	
          reso possibile un’attività irregolare.
          Art. 37 - Abuso di professione - Ferme restando le disposizioni civili	
          e penali in materia, al Medico Veterinario è vietato collaborare a qualsiasi	
          titolo e favorire, fungendo da prestanome, omettendo la dovuta vigilanza 
          o in qualsiasi altra comprovata maniera, con chi eserciti abusivamente 
          la professione. Il Medico Veterinario che venga a conoscenza di situazioni 
          di abuso di 
          professione è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ordine competente	
          per territorio, documentandone le circostanze, e anche all’Autorità 
          Giudiziaria, fornendone evidenza. Il Medico Veterinario al quale sia 
          stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione non potrà 
          svolgere alcuna attività professionale nel periodo di sospensione. Qualora 
          il Medico Veterinario, sospeso o radiato, continui a svolgere l’attività 
          professionale, incorre nel reato di esercizio abusivo della professione, 
          oltre ad un ulteriore ed autonomo procedimento disciplinare4.
        
Art. 38 - Attività medico-legale - L'esercizio dell'attività medico-legale	
          è esplicata ogni qual volta si ricorra alle conoscenze scientifiche 
          del Medico Veterinario non con finalità diagnostiche-terapeutiche, ma 
          per contribuire alla corretta applicazione delle norme giuridiche che 
          regolano il rapporto con gli animali.
          Il parere richiesto, scritto o verbale, dovrà essere fondato sulla piena	
          consapevolezza delle responsabilità etico - giuridiche e deontologiche	
          che ne derivano.
          Il Medico Veterinario, nell'espletamento di tali attività, deve evitare 
          ogni sorta di influenza, interferenza e condizionamento che possa determinare 
          una violazione del primo comma del presente articolo.
          Il Medico Veterinario incaricato di attività medico-legali deve adoperarsi	
          per il raggiungimento degli scopi di cui al primo comma del presente 
          articolo mediante l'analisi oggettiva dei fatti nell'osservanza dei 
          criteri di fondatezza scientifica.
          La consulenza di parte deve tendere, ancorché effettuata nell'interesse	
          dei patrocinati, alla interpretazione dei fatti alla luce delle evidenze 
          scientifiche disponibili e in coerenza con le relative norme giuridiche.
        
Art. 39 - Sperimentazione scientifica - Il Medico Veterinario nell'attività	
          di sperimentazione persegue il progresso della medicina fondandolo sulla	
          ricerca scientifica, il cui obiettivo primario è quello di migliorare	
          le conoscenze e gli interventi preventivi, diagnostici e terapeutici 
          al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali e degli uomini.
          La ricerca scientifica si avvale anche della sperimentazione animale,	
          programmata e attuata nel quadro dell'ordinamento vigente.Il Medico 
          Veterinario persegue il principio delle 3 R (Refinement, Reduction,	
          Replacement), lo sviluppo di metodi alternativi senza l’utilizzo di 
          animale e di mezzi idonei a evitare inutili sofferenze. Sono fatte salve 
          le norme in materia di obiezione di coscienza.
        
Art. 40 - Tecnologie informatiche - Il consulto e le consulenze mediante	
          le tecnologie informatiche della comunicazione “a distanza” devono rispettare	
          tutte le norme deontologiche. 
          Il Medico Veterinario, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire	
          la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente,	
          con una relazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli 
          strumenti di telemedicina per le attività di rilevazione o monitoraggio 
          a distanza dei parametri biologici e di sorveglianza clinica di soggetti 
          già in cura.
        
Art. 41 - Arbitrato – Il Medico Veterinario deve ispirare il proprio 
          rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel 
          rispetto delle reciproche funzioni. 
          Il Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di arbitro deve 
          rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità. A tal fine il Medico 
          Veterinario non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, 
          né come arbitro nominato dalle parti, né come presidente, quando abbia 
          in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia 
          avuto rapporti di qualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l’autonomia. 
          In particolare dell’esistenza di rapporti professionali con una delle 
          parti l’arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, 
          rinunciando all’incarico ove ne venga richiesto.
          In ogni caso, il Medico Veterinario deve comunicare alle parti ogni 
          circostanza che di fatto possa incidere sulla sua autonomia, al fine 
          di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
          Art. 42 - Rapporti con i terzi – Il Medico Veterinario ha il dovere 
          di agire con correttezza e integrità e nel rispetto di tutte le persone 
          con cui venga in contatto nell’esercizio della professione.
        
Art. 43 - Tutela della professione – Il rispetto degli obblighi deontologici	
          e la tutela dell'autonomia, della libertà, della dignità e del decoro	
          professionale sono garantiti anche nelle convenzioni che disciplinano 
          i rapporti tra i Medici 
          Veterinari liberi professionisti e i soggetti pubblici e privati. 
          Tutti i Medici Veterinari hanno obbligo di informare l’Ordine di appartenenza	
          di compiti e adempimenti richiesti anche dal S.S.N. che ritengono non 
          essere conformi al Codice Deontologico.
          A tutela della professione i Medici Veterinari sono tenuti a comunicare	
          all’Ordine di appartenenza i termini delle convenzioni da loro sottoscritte 
          con soggetti pubblici e privati.
        
Art. 44 - Il Medico Veterinario dipendente o convenzionato - il Medico veterinario dipendente o convenzionato deve assicurare preventivamente l’assenza di possibili conflitti d’interesse e non deve adottare comportamenti che possano favorire la propria attività libero-professionale ove prevista.
          Art. 45 - Cointeressenza - Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni 
          la libertà intellettuale e professionale del Medico Veterinario, costituisce 
          violazione del presente Codice Deontologico.
          Art. 46 - Tempo per l’azione - Il Medico Veterinario non deve assumere	
          o deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni professionali,	
          quando questo possa incidere sulla qualità e la sicurezza dei suoi interventi.
          
          Certificazioni e prescrizioni
          Art. 47 - Certificazioni – Il Medico Veterinario, che rilascia un certificato,	
          deve attestare con precisione e accuratezza ciò che ha direttamente 
          e personalmente riscontrato o può essere oggettivamente, scientificamente	
          e/o legalmente documentato.
          Il Medico Veterinario nell'adempiere alle richieste è tenuto alla massima	
          diligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente 
          corretti, assumendosene la responsabilità.
        
Art. 48 - Prescrizioni - La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi,	
          cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile 
          competenza del Medico Veterinario, impegna la sua autonomia e responsabilità 
          professionale e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un 
          fondato sospetto diagnostico. 
          La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili,	
          sull'uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia 
          clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Il Medico Veterinario tiene 
          conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti 
          autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità 
          al caso specifico. 
          L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici impegna la diretta 
          responsabilità del Medico Veterinario nella verifica della tollerabilità	
          e dell’efficacia sui soggetti coinvolti. Il Medico Veterinario è tenuto	
          a un'adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, 
          delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali 
          prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro 
          dei mezzi diagnosticoterapeutici. 
Il Medico Veterinario ha l’obbligo di ottemperare ai doveri di informazione	
          previsti dal sistema di farmacovigilanza.
          Il Medico Veterinario non acconsente alla richiesta di una prescrizione	
          da parte del cliente al solo scopo di compiacerlo.
          Il Medico Veterinario non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o	
          terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione	
          scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità	
          competente.
          Il Medico Veterinario non deve adottare né diffondere terapie segrete.	
          Al Medico Veterinario è vietata ogni forma di prescrizione concordata 
          che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio 
          economico o altre utilità.
          
          Associazioni e Società
          
          Art. 49 - Associazioni e Società – II Medico Veterinario comunica tempestivamente 
          all’Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o convenzione privata 
          per lo svolgimento dell’attività professionale, per tutelarne i profili 
          di autonomia e indipendenza.Il Medico Veterinario che esercita la professione 
          in forma societaria trasmette all’Ordine di appartenenza copia dell’atto 
          costitutivo della società, l’eventuale statuto, tutti i documenti relativi 
          all’anagrafica della società stessa nonché ogni successiva variazione 
          statutaria e organizzativa.
          Il Medico Veterinario non può partecipare a intese dirette o indirette	
          con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere 
          attività di impresa 
          industriale o commerciale o di altra natura che ne pregiudichino la	
          dignità e condizionino l’indipendenza e l’autonomia professionale.
          Il Medico Veterinario che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle	
          forme societarie consentite per l’esercizio della professione, garantisce	
          sotto la propria responsabilità:
          - l’esclusività dell’oggetto sociale relativo all’attività professionale	
          di cui agli Albi di appartenenza
          - il possesso di partecipazioni societarie nel rispetto dell’ordinamento
          - la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni	
          sempre riconducibili alle competenze dell’Albo di appartenenza
          - il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia	
          e indipendenza professionale.
          
          Rapporti con le altre professioni
          
          Art. 50 - Rapporti con altre professioni – Il Medico Veterinario, nell'esercizio 
          della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto 
          nei confronti degli appartenenti alle altre categorie professionali	
          ed a quello della salvaguardia delle specifiche competenze. Eventuali 
          violazioni vanno segnalate all'Ordine professionale di appartenenza.
          
          Pubblicità
          
          Art. 51 - Pubblicità informativa sanitaria - Al Medico Veterinario e	
          alle strutture medico veterinarie è consentita la pubblicità informativa	
          circa l’attività professionale, possono essere indicati i titoli e le 
          specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto 
          nonché l’onorario relativo alle prestazioni.
          Le informazioni non devono essere equivoche, ingannevoli, comparative	
          e suggestive.
          La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità,	
          il cui rispetto è verificato dall’Ordine di appartenenza e/o dall’Ordine 
          competente per territorio.
          Il Medico Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianza	
          all’informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico,	
          di onestà intellettuale e di prudenza evitando qualsiasi forma diretta	
          o indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
          E’ vietata ogni forma di pubblicità occulta o non palese.
          
          Onorari
          
          Art. 52 - Onorari professionali - Il Medico Veterinario determina con	
          il cliente gli onorari professionali ai sensi dell’Art. 2233 del Codice	
          Civile. Fermo restando le previsioni di legge, l’onorario deve essere 
          commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, 
          alle competenze e all’impegno richiesti e ai mezzi impiegati, garantendo 
          la qualità e la sicurezza della prestazione. L’onorario deve essere 
          conforme al decoro della professione e non deve essere subordinato ai 
          risultati delle prestazioni stesse. In caso di controversia con il cliente, 
          per la liquidazione del compenso si fa riferimento a quanto previsto 
          dalla normativa vigente.
          Il Medico Veterinario, in particolari situazioni, e solo in forma sporadica	
          ed occasionale, può prestare la sua opera gratuitamente purché questo 
          non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento	
          di clientela.
          
          Giuramento professionale
          
          Art. 53 - Giuramento professionale - I Medici Veterinari nuovi iscritti	
          devono prestare il “Giuramento professionale”. L’inosservanza degli	
          obblighi del presente articolo costituisce violazione del Codice Deontologico.
          Disposizioni finali
          
          Art. 54 - Norma di chiusura - Le disposizioni specifiche di questo codice	
          costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non	
          limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi. 
          Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai	
          propri Iscritti copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, 
          anche in funzione dell’attività istituzionale di aggiornamento e formazione.	
          
          Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari devono far prestare ai	
          nuovi iscritti il “Giuramento professionale” e promuoverlo verso tutti 
          gli iscritti.